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	<title>BeAmministratoreCondominio</title>
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		<title>Condiminio luogo sicuro? Un libro sul tema condominio e sicurezza</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:35:30 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza & Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[Il condominio come luogo del delitto. Un luogo in cui ci si sente protetti perché non si è isolati, non si è soli, e se si ha bisogno di aiuto qualcuno accorre. Oppure no? Il tema, attuale come ricco di spunti di riflessioni, viene trattato da  Claudio Brachino e Barbara  Benedettelli  nel libro: I delitti [...]


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<p style="text-align: justify"><em><strong>Il condominio come luogo del delitto. Un luogo in cui ci si sente protetti perché non si è isolati, non si è soli, e se si ha bisogno di aiuto qualcuno accorre. Oppure no? </strong></em></p>
<p>Il tema, attuale come ricco di spunti di riflessioni, viene trattato da  Claudio Brachino e Barbara  Benedettelli  nel libro: I delitti del condominio. Storie di vicini che ammazzano.<br />
<span id="more-159"></span><br />
Una giovane donna viene uccisa alle tre del pomeriggio sul pianerottolo di un condominio. Le coltellate sono venti. Nessuno sente. Nessuno vede. Cominciano le indagini. Arrivano i giornalisti. In molti raccontano di avere visto l&#8217;assassino mentre fuggiva. Erba, 11 dicembre 2006: Rosa e Olindo compiono un massacro nell&#8217;appartamento dei vicini. Ma come è possibile che due persone apparentemente normali agiscano come autentici serial killer? Dopo la &#8220;strage di Erba&#8221; nulla è più come prima.</p>
<p>La nostra casa, simbolo della sicurezza e dell&#8217;intimità, si è trasformata nel teatro di potenziali delitti.</p>
<p>Ora sappiamo che la convivenza forzata in un condominio può esplodere in una violenza senza fine. O nell&#8217;indifferenza più agghiacciante. La cronaca dei nostri giorni continua a offrire storie di vicini che ammazzano. Come è possibile che, nel silenzio estivo, nessuno in via Poma si sia accorto che qualcuno stava uccidendo a coltellate Simonetta Cesaroni?</p>


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		<title>Avvisi e condominio: le disposizioni in materia di  Privacy</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvisi Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto e Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti tra condomini]]></category>

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		<description><![CDATA[Nelle bacheche utilizzate per gli avvisi condominiali o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi che contengano dati personali che permettano di  identificare, anche indirettamente, un condomino. Lo ha ribadito il Garante, nell’accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all’affissione di un [...]


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<p style="text-align: justify"><strong><em>Nelle bacheche utilizzate per gli avvisi condominiali o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi che contengano dati personali che permettano di  identificare, anche indirettamente, un condomino.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify">Lo ha ribadito il Garante, nell’accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all’affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l’immobile.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-155"></span></p>
<p style="text-align: justify">Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di identificarlo l’interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini.</p>
<p style="text-align: justify">A suo avviso, infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalità alternative, ad esempio con comunicazioni individuali lasciate nelle cassette per la posta.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo un primo intervento del Garante che aveva invitato il condominio ad adeguarsi alle prescrizioni già impartite in materia, in base alle quali si possono affiggere in spazi pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di eventi di interesse comune, l’amministratore aveva risposto di aver sostituito il primo avviso con un secondo, di tenore analogo, ma privo di dati personali.</p>
<p style="text-align: justify">Non soddisfatto il segnalante, faceva comunque notare che il nuovo avviso posto in bacheca conteneva ancora indicazioni (piano in cui si trova l’immobile, l’interno) in grado di identificarlo, seppur indirettamente.</p>
<p style="text-align: justify">L’Autorità ha dato ragione al locatario dell’appartamento e ha vietato, con un provvedimento la diffusione bacheca o in altro luogo visibile a chiunque &#8211; dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante.</p>
<p style="text-align: justify">[fonte: consulenzaprivacy.blogspot.com]</p>


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		<title>Cancello a motore nel condominio, per l&#8217;installazzione non serve maggioranza speciale</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delibere e Maggioranza]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto e Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Riunioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[cancello]]></category>
		<category><![CDATA[riunioni di condominio]]></category>

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		<description><![CDATA[La delibera necessita di maggioranza semplice (1/3 in seconda convocazione), si  esclude quindi la necessità di una maggioranza speciale. La delibera assembleare con cui si dispone la chiusura di un’area di accesso allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave d’apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea di condominio [...]


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			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-153" style="margin: 5px" src="http://beamministratorecondominio.it/files/2009/03/cancello.jpg" alt="" width="300" height="255" /><em><strong></strong></em></p>
<p style="text-align: justify"><em><strong>La delibera necessita di maggioranza semplice (1/3 in seconda convocazione), si  esclude quindi la necessità di una maggioranza speciale.<br />
</strong></em></p>
<p>La delibera assembleare con cui si dispone la chiusura di un’area di accesso allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave d’apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea di condominio attinendo all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini</p>
<p><span id="more-152"></span><br />
e non incorre pertanto nel divieto, stabilito dall’art. 1120, comma secondo, cod. civ., per le innovazioni pregiudizievoli della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene comune, nè alterandone la funzione e la destinazione. <em>Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em></em><br />
Nel caso in cui il cancello sia utilizzato da una parte soltanto dei condomini per accedere a aree di parcheggio o garage di loro esclusiva proprietà, le spese gravano, in base ai millesimi attribuiti a ciascun garage o area, sui soli condomini che si servono dell’accesso ai sensi dell’art. 1123, 2° e 3° comma.</p>
<p>Se, invece, il cancello, oltre a servire per l’accesso a garage di proprietà esclusiva, serve anche a tutti i condomini per altri usi, la ripartizione delle spese dovrà essere fatta fra tutti i condomini in proporzione alle quote millessimali degli immobili (in tal senso, Tribunale di Novara, 19/02/2007: le spese di automazione del cancello del passo carraio devono essere ripartite tra tutti i condomini, in proporzione alle quote millesimali di ognuna delle porzioni immobiliari, anche se non possiedono autorimesse di proprietà esclusiva, qualora il cancello permetta comunque l’accesso alle parti comuni, non essendo rilevante la concreta utilizzazione del bene comune). In questa seconda ipotesi, si potrebbe tuttavia trovare una soluzione alternativa, nel senso di attribuire una ragionevole parte di spesa a carico di tutti i condomini (con ripartizione in base ai millesimi di proprietà) e l’altra parte a carico dei soli condomini proprietari dei garage o posti auto (con ripartizione in base alle quote millesimali di questi ultimi). Tale soluzione deve però essere concordata e deliberata dall’assemblea (di solito al momento in cui si decide di automatizzare il cancello).</p>
<p style="text-align: justify">[fonte: lucapacini.it]</p>


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