<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeAmministratorediCondominio &#124; Amministratore di condominio: requisiti, compenso e doveri</title>
	<atom:link href="http://beamministratorecondominio.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beamministratorecondominio.it</link>
	<description>Il blog sulla professione di amministratore di condominio: requisiti, compenso, diritti, doveri, riunioni condominiali.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 10:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>In lite il 26% dei condomini italiani</title>
		<link>http://beamministratorecondominio.it/185/in-lite-il-26-dei-condomini-italiani/</link>
		<comments>http://beamministratorecondominio.it/185/in-lite-il-26-dei-condomini-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Soresi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati & Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[liti condominiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beamministratorecondominio.it/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Il 26% degli Italiani litiga con i vicini, ma solo l’8% ammette di esserne invidioso. Parcheggio, rumori notturni e animali domestici i motivi scatenanti Ama il tuo vicino, ma non togliere la siepe. Visti i risultati dell’indagine condotta da Immobiliare.it  su un campione di oltre 3.000 condomini, il vecchio adagio sembra sempre valido ancora oggi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-186" src="http://beamministratorecondominio.it/files/2011/07/vicina.jpg" alt="vicina" width="400" height="450" /></p>
<p><em><strong>Il 26% degli Italiani litiga con i vicini, ma solo l’8% ammette di esserne invidioso. Parcheggio, rumori notturni e animali domestici i motivi scatenanti</strong></em></p>
<p>Ama il tuo vicino, ma non togliere la siepe. Visti i risultati dell’indagine condotta da Immobiliare.it  su un campione di oltre 3.000 condomini, il vecchio adagio sembra sempre valido ancora oggi, e i litigi tra vicini sembrano non conoscere crisi. <span id="more-185"></span></p>
<p>I risultati mostrano un’Italia ancora avvezza a incomprensioni tra chi condivide lo stesso pianerottolo: il 26% degli Italiani, ha litigato con il proprio vicino di casa. I motivi? Presto detto. “<strong>Parcheggia sempre dove non deve</strong>” (19%) e “sembra sposti i mobili durante la notte” (15%): sono queste le giustificazioni più comuni. Non mancano gli animali <strong>domestici invadenti</strong> (14%), i danni a seguito di <strong>infiltrazioni</strong> (11%) e, a seguire, il <strong>disordine</strong> sul <strong>pianerottolo</strong> (9%).</p>
<p>Tra uomini e donne le differenze sono meno nette di quanto si possa pensare: le<strong> donne si mostrano più litigiose degli uomini</strong>, ma non più di tanto. Le signore ammettono di aver litigato con un vicino di casa per il <strong>27%</strong> del campione, gli uomini si fermano al <strong>25%</strong>. Sui motivi, invece, che spingono alla discussione,  qualche differenza c’è: alle donne i rumori notturni danno più fastidio che agli uomini, tanto da essere la prima motivazione per il litigio (18%); l’automobile resta in cima ai pensieri dei maschi e più di un uomo su cinque litiga perché il proprio vicino parcheggia sempre dove non deve (21%). Poco importa, per entrambi, se il vicino è in perenne ritardo con i pagamenti condominiali, motivazione fanalino di coda per tutti e due i generi.</p>
<p>Per quanto riguarda le differenze regionali, va ai <strong>Siciliani</strong> la palma di<strong> “più riottosi d’Italia”</strong>, con il 34% del campione che almeno una volta ha litigato con i vicini. Seguono, a breve distanza, <strong>Lucani</strong>, <strong>Valdostani</strong> e <strong>Abruzzesi</strong> con il <strong>31%.</strong> I meno litigiosi sembrano essere gli <strong>Umbri</strong> (solo il 18%) e i <strong>Calabresi</strong> (19%): forse più attenti a preservare quel microcosmo che è la vita nei condomini.</p>
<p>Se gli Italiani si confermano un popolo propenso al litigio, non amano ammettere di essere <strong>invidiosi</strong>. La percentuale di chi confessa di aver, almeno qualche volta, invidiato il proprio condomino si ferma all’8%, senza distinzione tra uomini e donne. Il motivo in assoluto più ricorrente sta, neanche a dirlo, nelle differenze tra i rispettivi immobili: il <strong>24%</strong> di chi ha dichiarato di aver invidiato il vicino l’ha fatto perché geloso del suo <strong>terrazzo</strong> o del suo <strong>giardino</strong>. A seguire, l’idea che la casa dell’odiato sia più bella (20%) o più grande (18%) della propria.</p>
<p>l torneo nazionale degli invidiosi è vinto dai <strong>Marchigiani</strong>, che si definiscono gelosi del vicino nel 18% del campione analizzato. Seguono i <strong>Piemontesi</strong> e i <strong>Lucani</strong>, con il 14%, e i cittadini dell’<strong>Emilia-Romagna</strong> con il 13%. Ancora una volta… la bile del vicino è sempre più verde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beamministratorecondominio.it/185/in-lite-il-26-dei-condomini-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condomini: basta maggioranza dei condomini per revisione tabelle millesimali</title>
		<link>http://beamministratorecondominio.it/180/condomini-basta-maggioranza-dei-condomini-per-revisione-tabelle-millesimali/</link>
		<comments>http://beamministratorecondominio.it/180/condomini-basta-maggioranza-dei-condomini-per-revisione-tabelle-millesimali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Soresi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranza]]></category>
		<category><![CDATA[revisione]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle millesimali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beamministratorecondominio.it/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[È sufficiente la maggioranza dei condomini per rivedere e approvare le tabelle millesimali Con la recente sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito un principio nuovo stravolgendo quello che era il precedente orientamento in materia di tabelle millesimali e affermando che per l’approvazione e la revisione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-181" src="http://beamministratorecondominio.it/files/2010/10/condominio-e1286358559407.jpg" alt="" width="550" height="366" /></p>
<p><em><strong>È sufficiente la maggioranza dei condomini per rivedere e approvare le tabelle millesimali</strong></em></p>
<p>Con la recente sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito un principio nuovo stravolgendo quello che era il precedente orientamento in materia di tabelle millesimali e affermando che per l’approvazione e la revisione di queste ultime non è piú necessario il consenso di tutti i condomini bensì la maggioranza dei presenti intervenuti in assemblea.</p>
<p><span id="more-180"></span></p>
<p>La revisione delle tabelle millesimali è una tra le cause maggiori di liti condominiali. I millesimi esprimono la quota di proprietà di ciascun condomino rispetto all’intero condominio. La funzione principale delle tabelle millesimali è quella di determinare la quota di partecipazione alle spese condominiali relative alle parti comuni spettante a ciascun proprietario. Ai millesimi si fa riferimento anche per determinare le maggioranze assembleari.</p>
<p>Va da sé quindi che più un condomino ha millesimi più dovrà pagare per le spese condominiali. Il problema della revisione delle tabelle millesimali sorge quando un condomino decide di ampliare la sua unità immobiliare, per esempio trasformando in veranda un terrazzo o, abitando all’ultimo piano, sopraelevando. In questo caso i millesimi di sua spettanza sicuramente aumenterebbero, e pertanto si renderebbe necessaria una revisione delle tabelle millesimali.</p>
<p>A tal fine il codice civile prevede che per la revisione delle tabelle millesimali è necessaria l’unanimità dell’assemblea e se questa non si raggiungesse, il condominio, per avere giustizia, sarebbe costretto a rivolgersi all’autorità giudiziaria. La nuova sentenza della Corte di Cassazione supera tale principio stabilendo che per ottenere tale revisione è sufficiente la maggioranza dei condomini presenti in assemblea.</p>
<p>Questa pronuncia è certamente salutata con favore da molti condomini che sono costretti a subire angherie da parte di altri che, dopo aver modificato i propri immobili, se ne guardano bene dal rivedere anche la loro partecipazione alle spese condominiali tramite l’aumento dei millesimi di loro spettanza.</p>
<p>Fonte immagine: Forumlegis.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beamministratorecondominio.it/180/condomini-basta-maggioranza-dei-condomini-per-revisione-tabelle-millesimali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condiminio luogo sicuro? Un libro sul tema condominio e sicurezza</title>
		<link>http://beamministratorecondominio.it/159/condiminio-luogo-sicuro-un-libro-sul-tema-condominio-e-sicurezza/</link>
		<comments>http://beamministratorecondominio.it/159/condiminio-luogo-sicuro-un-libro-sul-tema-condominio-e-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronaca italia]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza & Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[delitti e condominio]]></category>
		<category><![CDATA[dibattito sicurezza condominio]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[news e cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beamministratorecondominio.it/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Il condominio come luogo del delitto. Un luogo in cui ci si sente protetti perché non si è isolati, non si è soli, e se si ha bisogno di aiuto qualcuno accorre. Oppure no? Il tema, attuale come ricco di spunti di riflessioni, viene trattato da  Claudio Brachino e Barbara  Benedettelli  nel libro: I delitti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-160" style="margin: 5px" src="http://beamministratorecondominio.it/files/2009/03/delitto-condominio.jpg" alt="" width="200" height="279" /><em><strong></strong></em></p>
<p style="text-align: justify"><em><strong>Il condominio come luogo del delitto. Un luogo in cui ci si sente protetti perché non si è isolati, non si è soli, e se si ha bisogno di aiuto qualcuno accorre. Oppure no? </strong></em></p>
<p>Il tema, attuale come ricco di spunti di riflessioni, viene trattato da  Claudio Brachino e Barbara  Benedettelli  nel libro: I delitti del condominio. Storie di vicini che ammazzano.<br />
<span id="more-159"></span><br />
Una giovane donna viene uccisa alle tre del pomeriggio sul pianerottolo di un condominio. Le coltellate sono venti. Nessuno sente. Nessuno vede. Cominciano le indagini. Arrivano i giornalisti. In molti raccontano di avere visto l&#8217;assassino mentre fuggiva. Erba, 11 dicembre 2006: Rosa e Olindo compiono un massacro nell&#8217;appartamento dei vicini. Ma come è possibile che due persone apparentemente normali agiscano come autentici serial killer? Dopo la &#8220;strage di Erba&#8221; nulla è più come prima.</p>
<p>La nostra casa, simbolo della sicurezza e dell&#8217;intimità, si è trasformata nel teatro di potenziali delitti.</p>
<p>Ora sappiamo che la convivenza forzata in un condominio può esplodere in una violenza senza fine. O nell&#8217;indifferenza più agghiacciante. La cronaca dei nostri giorni continua a offrire storie di vicini che ammazzano. Come è possibile che, nel silenzio estivo, nessuno in via Poma si sia accorto che qualcuno stava uccidendo a coltellate Simonetta Cesaroni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beamministratorecondominio.it/159/condiminio-luogo-sicuro-un-libro-sul-tema-condominio-e-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avvisi e condominio: le disposizioni in materia di  Privacy</title>
		<link>http://beamministratorecondominio.it/155/avvisi-e-condominio-le-disposizioni-in-materia-di-privacy/</link>
		<comments>http://beamministratorecondominio.it/155/avvisi-e-condominio-le-disposizioni-in-materia-di-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvisi Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto e Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti tra condomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beamministratorecondominio.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Nelle bacheche utilizzate per gli avvisi condominiali o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi che contengano dati personali che permettano di  identificare, anche indirettamente, un condomino. Lo ha ribadito il Garante, nell’accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all’affissione di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-156" style="margin: 5px" src="http://beamministratorecondominio.it/files/2009/03/1084274_red_letterbox.jpg" alt="" width="300" height="275" /></p>
<p style="text-align: justify"><strong><em>Nelle bacheche utilizzate per gli avvisi condominiali o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi che contengano dati personali che permettano di  identificare, anche indirettamente, un condomino.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify">Lo ha ribadito il Garante, nell’accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all’affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l’immobile.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-155"></span></p>
<p style="text-align: justify">Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di identificarlo l’interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini.</p>
<p style="text-align: justify">A suo avviso, infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalità alternative, ad esempio con comunicazioni individuali lasciate nelle cassette per la posta.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo un primo intervento del Garante che aveva invitato il condominio ad adeguarsi alle prescrizioni già impartite in materia, in base alle quali si possono affiggere in spazi pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di eventi di interesse comune, l’amministratore aveva risposto di aver sostituito il primo avviso con un secondo, di tenore analogo, ma privo di dati personali.</p>
<p style="text-align: justify">Non soddisfatto il segnalante, faceva comunque notare che il nuovo avviso posto in bacheca conteneva ancora indicazioni (piano in cui si trova l’immobile, l’interno) in grado di identificarlo, seppur indirettamente.</p>
<p style="text-align: justify">L’Autorità ha dato ragione al locatario dell’appartamento e ha vietato, con un provvedimento la diffusione bacheca o in altro luogo visibile a chiunque &#8211; dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante.</p>
<p style="text-align: justify">[fonte: consulenzaprivacy.blogspot.com]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beamministratorecondominio.it/155/avvisi-e-condominio-le-disposizioni-in-materia-di-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancello a motore nel condominio, per l&#8217;installazzione non serve maggioranza speciale</title>
		<link>http://beamministratorecondominio.it/152/cancello-a-motore-nel-condominio-per-linstallazzione-non-serve-maggioranza-speciale/</link>
		<comments>http://beamministratorecondominio.it/152/cancello-a-motore-nel-condominio-per-linstallazzione-non-serve-maggioranza-speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delibere e Maggioranza]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto e Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Riunioni Condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[cancello]]></category>
		<category><![CDATA[riunioni di condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beamministratorecondominio.it/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[La delibera necessita di maggioranza semplice (1/3 in seconda convocazione), si  esclude quindi la necessità di una maggioranza speciale. La delibera assembleare con cui si dispone la chiusura di un’area di accesso allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave d’apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea di condominio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-153" style="margin: 5px" src="http://beamministratorecondominio.it/files/2009/03/cancello.jpg" alt="" width="300" height="255" /><em><strong></strong></em></p>
<p style="text-align: justify"><em><strong>La delibera necessita di maggioranza semplice (1/3 in seconda convocazione), si  esclude quindi la necessità di una maggioranza speciale.<br />
</strong></em></p>
<p>La delibera assembleare con cui si dispone la chiusura di un’area di accesso allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave d’apertura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea di condominio attinendo all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini</p>
<p><span id="more-152"></span><br />
e non incorre pertanto nel divieto, stabilito dall’art. 1120, comma secondo, cod. civ., per le innovazioni pregiudizievoli della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene comune, nè alterandone la funzione e la destinazione. <em>Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em></em><br />
Nel caso in cui il cancello sia utilizzato da una parte soltanto dei condomini per accedere a aree di parcheggio o garage di loro esclusiva proprietà, le spese gravano, in base ai millesimi attribuiti a ciascun garage o area, sui soli condomini che si servono dell’accesso ai sensi dell’art. 1123, 2° e 3° comma.</p>
<p>Se, invece, il cancello, oltre a servire per l’accesso a garage di proprietà esclusiva, serve anche a tutti i condomini per altri usi, la ripartizione delle spese dovrà essere fatta fra tutti i condomini in proporzione alle quote millessimali degli immobili (in tal senso, Tribunale di Novara, 19/02/2007: le spese di automazione del cancello del passo carraio devono essere ripartite tra tutti i condomini, in proporzione alle quote millesimali di ognuna delle porzioni immobiliari, anche se non possiedono autorimesse di proprietà esclusiva, qualora il cancello permetta comunque l’accesso alle parti comuni, non essendo rilevante la concreta utilizzazione del bene comune). In questa seconda ipotesi, si potrebbe tuttavia trovare una soluzione alternativa, nel senso di attribuire una ragionevole parte di spesa a carico di tutti i condomini (con ripartizione in base ai millesimi di proprietà) e l’altra parte a carico dei soli condomini proprietari dei garage o posti auto (con ripartizione in base alle quote millesimali di questi ultimi). Tale soluzione deve però essere concordata e deliberata dall’assemblea (di solito al momento in cui si decide di automatizzare il cancello).</p>
<p style="text-align: justify">[fonte: lucapacini.it]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beamministratorecondominio.it/152/cancello-a-motore-nel-condominio-per-linstallazzione-non-serve-maggioranza-speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

